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I nostri lettori probabilmente non hanno bisogno di essere edotti
sulle malefatte pubblicitarie per creduloni della ormai mitica Wanna Marchi.
Nel dubbio meglio abbondare, anche per l'obiettivo, le ragazze in
età di puberta', particolarmnente esposte alle suggestioni sulla
dieta e la linea. I prodotti pubblicizzati inoltre possono essere
pericolosi per la salute.
Di seguito la comunicazione dell'Autorita' Garante della concorrenza
e del mercato e il testo del provvedimento che mette in guardia contro
le affermazioni roboanti e non veritiere della nota venditrice televisiva.
Buona lettura.
Allegato al provvedimento n. 9261 ( PI3116 ) GOTAS DI WANNA MARCHI
COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
******
La società ASCIÈ S.R.L.
ha diffuso, attraverso televendite condotte da Vanna Marchi, trasmesse
dall’emittente RETEMIA nei giorni 7, 8 e 9 agosto 2000, messaggi ritenuti
dall’Autorità
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE, con i quali promuoveva prodotti denominati
GOTAS (GOTAS n. 1-ADIPOL e GOTAS n. 2-CELLUSOL)
i messaggi lasciavano intendere
che il prodotto GOTAS n. 1-ADIPOL, se assunto prima dei pasti, consente
ad ogni individuo di conseguire notevoli cali di peso senza la necessità
di sottoporsi ad un regime alimentare controllato e che il GOTAS n. 2-CELLUSOL
è in grado di eliminare la cellulite.
I messaggi affermavano inoltre che tali prodotti sono a base di vegetali
e adatti a chiunque.
Il consumo del GOTAS n. 2-CELLUSOL veniva consigliato in modo particolare
alle ragazze in età di pubertà.
IN REALTÀ
il GOTAS n. 1-ADIPOL non possiede l’efficacia dimagrante come indicata
nei messaggi ed il GOTAS n. 2-Cellusol non è in grado di eliminare
la cellulite.
I prodotti GOTAS, inoltre, in ragione di alcune sostanze in essi contenute
presentano delle controindicazioni e potrebbero avere effetti collaterali
su particolari soggetti.
Infine, i messaggi, suggerendo il consumo del prodotto GOTAS 2 in
particolare ad adolescenti, abusano della loro naturale credulità
o mancanza di esperienza.
L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione
rettificativa.
(Provvedimento adottato nell'Adunanza del 22 febbraio. 2001, ai sensi
del d. lgs. 74/92 come modificato dal D. Lgs. n. 67/2000)
* * *
Provvedimento n. 9261 ( PI3116 ) GOTAS DI WANNA MARCHI
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
[...]CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con due richieste di intervento pervenute in data 16 agosto 2000 un
consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 74/92, di due messaggi pubblicitari diffusi dalla società
Asciè Srl, consistenti in televendite condotte dal Trio Marchi,
trasmesse dall’emittente RETEMIA nei giorni 7, 8 e 9 agosto 2000. I messaggi
sono volti a promuovere i prodotti Gotas (Adipol e Cellusol), dei quali
vengono vantate proprietà dimagranti (prodotto denominato Gotas
n. 1 - Adipol) ed anticellulite (prodotto denominato Gotas n. 2 - Cellusol).
Nella richiesta di intervento viene evidenziato che non possono avere
fondamento scientifico le affermazioni contenute nei messaggi circa l’efficacia
dei due prodotti Gotas.
2. Messaggi
I messaggi oggetto della richiesta di intervento sono i seguenti:
a) una televendita diffusa nelle mattine dei giorni 7 e 9 agosto 2000,
nel corso della quale i prodotti Gotas sono presentati dalla Sig.ra Vanna
Marchi e da sua figlia Stefania. Essi vanno assunti in gocce prima dei
pasti principali. Il prezzo unitario è per il Gotas 1 di 130.000
lire più 50.000 lire per spese di spedizione e per il Gotas 2 di
170.000 lire più 50.000 lire per spese di spedizione.
Il messaggio afferma che il prodotto Gotas 1 consente “di sciogliere
tutte le calorie che mangiate”, che “pur mangiando quello che volete mangiare,
sarà esattamente come se non aveste mangiato” e che “non esiste
persona al mondo che non cali di peso usando Gotas 1”. Viene precisato
che si tratta di un prodotto naturale, senza controindicazioni (“si può
tranquillamente prendere a partire da 12 anni di età”).
Nello stesso messaggio il Gotas 2 viene presentato come un prodotto
in grado di eliminare la cellulite (“perderete la cellulite”) e se ne consiglia
l’assunzione in abbinamento al Gotas 1. Si afferma tra l’altro che “con
i due prodotti (Gotas 1 e Gotas 2) il vostro corpo sarà completamente
cambiato” e che il Gotas 2 è “consigliato soprattutto alle ragazze
in età di pubertà”;
b) una televendita trasmessa nel pomeriggio dell’8 agosto 2000, riguardante
soltanto il Gotas 1. In essa viene affermato tra l’altro che con il consumo
di tale prodotto, utilizzabile “tranquillamente” da tutti coloro che hanno
più di 12 anni, si conseguono ingenti riduzioni di peso (7-9 chilogrammi
in due settimane, 20 chilogrammi ed oltre con trattamenti di durata maggiore),
“mangiando tutto quello che vi pare, senza rinunciare a niente”.
[...]
4. Risultanze istruttorie
[...]Con memoria pervenuta in data 21 settembre 2000 la società
Asciè Srl ha precisato quanto segue.
I prodotti Gotas sono soluzioni idroalcooliche ottenute da macerazione
di erbe in alcool e acqua e successiva spremitura e filtrazione. Il
tenore alcolico è 50°.
Il prodotto Gotas 1-Adipol contiene le seguenti erbe: Fucus vesiculosus
L. tallo (Alga Fucus o Quercia Marina), Ortosiphon stamineus Benth foglie
(Ortosifon o Tè di Giava), Ribes nigrum L. foglie (Ribes nero),
Betula pendula Rot. foglie (Betulla), Hieracium Pilosella L. foglie (Pilosella),
Taraxacum officinale Web. Radici (Tarassaco), Citrus limonum L. scorza
frutto (Limone), Verbena officinalis L. parte aerea (Verbena).
Il prodotto Gotas 2-Cellusol contiene le seguenti erbe: Ruscus aculeatus
L. rizoma (Pungitopo o Rusco), Hydrocotyle asiatica L. parti aeree (Centella
asiatica), Spiraea ulmaria L. sommità fiorite (Regina dei prati
o Spirea olmaria), Cynara scolymus L. foglie (Carciofo), Taraxacum officinale
Web. Radici (Tarassaco), Citrus limonum L. scorza frutto (Limone), Verbena
officinalis L. parte aerea (Verbena).
Nella stessa memoria viene affermato che i prodotti Gotas sono coadiuvanti
e non risolutivi da assumere in associazione a diete ipocaloriche o dimagranti
e di trattamenti diretti ad alleviare le sintomatologie tipiche della cellulite.
Alla memoria è allegata una rassegna di letteratura erboristica(1)
concernente caratteristiche e proprietà delle piante officinali
in generale e in particolare di alcune di quelle presenti nella composizione
dei prodotti.
Con riferimento alle erbe che l’operatore afferma essere presenti nei
prodotti Gotas, la letteratura prodotta mette in luce, in estrema sintesi,
quanto segue:
- il Fucus vesiculosus è un alga marina bruna che contenendo
iodio stimola il funzionamento della tiroide; pertanto può risultare
controindicata per i soggetti ipertiroidei;
- l’Ortosiphon stamineus è una pianta che stimolando la funzione
renale può avere effetto diuretico; alcuni ritengono che sia
sconsigliata nei casi di edemi(2) da insufficienza cardiaca e renale;
- il Ribes nigrum possiede tra le altre proprietà diuretiche,
così come la Betula pendula e lo Hieracium pilosella;
- il Taraxacum officinale ha proprietà coleretiche e colagoghe
utili nei casi di insufficienza epatica e secondo alcuni anche proprietà
diuretiche;
- il Citrus limon è un noto antisettico che ha tra l’altro
proprietà vitaminizzanti e digestive;
- la Verbena sembra possedere proprietà diuretiche e depurative
del fegato e della milza, ma non è molto ben tollerata dall’organismo.
Nel testo Guida alla salute con le erbe, di L. Bardò, Armenia
Editore, 1981, incluso nella letteratura prodotta dalla parte, si afferma
che per eliminare il grasso in eccesso, ove non sussistano risvolti
patologici(3), occorre “ridurre i liquidi, i grassi, i farinacei; abolire
gli alcolici, i dolci di ogni genere” (pag. 186). Il medesimo testo
afferma inoltre che l’unica pianta che sembra poter avere virtù
dimagranti è l’alga Fucus vesiculosus (pag. 188) e che le piante
o erbe aventi proprietà diuretiche, purgative o più genericamente
depurative non possono considerarsi dimagranti in quanto non agiscono sul
ricambio dei grassi.
Quanto ai costi di spedizione, la società Asciè ha affermato
che essi variano per una confezione da un minimo di 10.800 lire ad un massimo
di 22.500 lire, a seconda del mezzo di spedizione utilizzato.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati
diffusi per via televisiva, in data 5 gennaio 2001 è stato richiesto
il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
In data 7 febbraio 2001 è pervenuto il parere della suddetta
Autorità, nel quale si rileva che i messaggi in questione sono in
contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 74/92,
sulla base delle seguenti considerazioni:
- la rappresentazione dei risultati conseguibili con il consumo
del prodotto Gotas 1 appare del tutto priva di fondamento scientifico,
perché assicura il conseguimento di notevoli cali di peso corporeo
prescindendo dai fattori che influiscono necessariamente sull’accrescimento
ponderale, quali le condizioni fisiche generali dell’individuo, il regime
alimentare seguito e l’attività fisica;
- le affermazioni riguardanti l’efficacia anticellulite del prodotto
Gotas 2 appaiono del pari prive di fondamento scientifico, in quanto la
cellulite è una manifestazione lipodistrofica dovuta ad una molteplicità
di fattori, la cui etiologia non è ancora completamente nota, e
che, per la complessità del suo quadro clinico, richiede l’utilizzazione
di un concorso di strumenti terapeutici.
- i messaggi riguardano un prodotto suscettibile di porre in pericolo
la salute dei consumatori e omettendo di darne notizia sono idonei a indurre
i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;
- nel suggerire che il consumo del prodotto Gotas 2 sia particolarmente
indicato per le ragazze in età puberale sono suscettibili di abusare
della naturale credulità o mancanza di esperienza degli adolescenti.
6. Valutazioni conclusive
I messaggi in esame lasciano intendere che il prodotto Gotas 1 consente
ad ogni individuo di conseguire notevoli cali di peso - pur mangiando a
piacimento - e che il Gotas 2 è in grado di eliminare la cellulite
ed è particolarmente indicato per le adolescenti. Per entrambi i
prodotti i messaggi lasciano intendere altresì la mancanza di controindicazioni.
Con riferimento al prodotto dimagrante Gotas 1, si rileva che le affermazioni
contenute nei messaggi relativamente all’efficacia del prodotto non trovano
riscontro nella documentazione acquisita nel corso del procedimento.
In primo luogo lo stesso operatore pubblicitario sostiene nella propria
memoria difensiva che il Gotas 1 è un prodotto coadiuvante nell’ambito
di diete dimagranti, con ciò escludendo, in aperto contrasto con
quanto asserito nei messaggi, che lo stesso possa di per sé condurre
al dimagrimento.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla parte, costituita da
letteratura concernente le proprietà di ciascuna delle piante che,
a detta dell’operatore, compongono il prodotto, non emerge in alcun modo
che l’assunzione di tali sostanze, per lo più diuretiche, singolarmente
considerate o in associazione tra loro, offra la certezza del conseguimento
di cali di peso a carico del tessuto adiposo. Al contrario, la stessa letteratura
erboristica acquisita agli atti esclude che sussista la possibilità
di dimagrire senza restrizioni alimentari.
Neppure la dichiarata presenza nel Gotas 1 del Fucus vesiculosus, al
quale la letteratura prodotta dall’operatore pubblicitario sembra riconoscere
proprietà dimagranti, in quanto stimolatore della funzionalità
tiroidea, consente di avvalorare le prospettazioni contenute nei messaggi
circa le riduzioni di peso ottenibili attraverso l’assunzione del prodotto.
Va, infatti, rilevato che la parte non ha fornito alcuna documentazione
riguardante sperimentazioni volte a verificare la reale efficacia del prodotto
Gotas 1 dalle quali emerga che attraverso la sua assunzione sia ottenibile
il dimagrimento rapido e radicale prospettato, prescindendo, come il messaggio
induce a ritenere dalle condizioni fisiche dell’individuo, dal regime alimentare
che egli segue e dall’attività fisica che pratica. Di conseguenza,
le eventuali proprietà dimagranti riconosciute al Fucus vesiculosus,
di cui, peraltro, non è dato conoscere le quantità presenti
nel prodotto, non consentono comunque l’attribuzione al Gotas 1 di una
specifica e quantificabile efficacia dimagrante.
Per quanto riguarda il Gotas 2, si rileva che la cellulite è
una manifestazione lipodistrofica a genesi multifattoriale, la cui etiologia
non è stata ancora compiutamente indagata. Essa presenta un quadro
clinico fenomenologicamente assai articolato, che richiede quindi un approccio
terapeutico complesso(4). Pertanto, ad un prodotto a base di sostanze
vegetali, che peraltro non è stato oggetto di sperimentazione, non
può essere attribuita la capacità di eliminare la cellulite.
Lo stesso operatore pubblicitario nella propria memoria difensiva riconosce
al prodotto Gotas 2 solo proprietà coadiuvanti nell’ambito di trattamenti
volti a combattere gli inestetismi della cellulite, contraddicendo in tal
modo quanto asserito nel messaggio relativamente alla specifica e risolutiva
efficacia anticellulite del prodotto Gotas 2.
Per le ragioni su espresse i messaggi sono idonei ad indurre in errore
i consumatori relativamente alle caratteristiche dei prodotti Gotas ed
in particolare ai risultati che si possono ottenere con il loro uso. Il
pregiudizio del comportamento economico del consumatore è evidenziato
dal fatto che l’ottenimento di riduzioni del peso senza privazioni alimentari
e l’eliminazione della cellulite rappresentano risultati fortemente ambiti
per coloro ai quali i messaggi sono rivolti.
Con riferimento alle spese di spedizione si rileva che nei messaggi
in esame esse sono quantificate in lire 50.000, mentre dall’istruttoria
svolta è emerso che la spesa sostenuta dall’operatore pubblicitario
per spedire la merce ordinata varia da 10.800 lire a 22.500 lire. Gran
parte dell’importo che i messaggi riferiscono alle spese di spedizione
risulta pertanto costituire parte del prezzo dei prodotti. Alla luce di
tali evidenze, si ritiene che i messaggi, sotto tale aspetto, siano idonei
a trarre in inganno i consumatori con riferimento al prezzo cui sono ceduti
i beni pubblicizzati che, di fatto, risulta essere, per entrambi i prodotti,
superiore a quello indicato nel corso delle televendite, potendo pregiudicarne
le scelte economiche.
In merito alla presunta pericolosità del prodotto Gotas 1 per
la salute dei suoi fruitori, dall’istruttoria condotta è emerso
che in esso sono contenute alcune sostanze vegetali che potrebbero
essere controindicato in determinate categorie di soggetti, come
affermato tra l’altro nella letteratura prodotta dall’operatore pubblicitario.
In particolare, si tratta dell’alga fucus vesiculosus, in quanto contenente
forti concentrazioni di iodio, appare controindicata per i soggetti affetti
da ipertiroidismo e da altre patologie, quali cardiopatie e diabete(5)
e dell’Ortosiphon stamineus, che stimolando la funzione renale potrebbe
avere controindicazioni per soggetti affetti da edemi da insufficienza
cardiaca e renale. Inoltre, entrambi i prodotti Gotas hanno un elevato
tasso alcolico (50°) - indicato solo sulla confezione del prodotto
- e pertanto la loro assunzione, peraltro consigliata a stomaco vuoto e
per un periodo prolungato, pur se in piccole quantità, potrebbe
avere effetti nocivi sui consumatori e in particolare su soggetti affetti
da patologie cardiocircolatorie, gastriche ed epatiche.
Ciò premesso, non si può escludere che l’assunzione
del prodotto, che peraltro non risulta essere stato sperimentato, possa
avere su particolari soggetti o in particolari situazioni, effetti collaterali
nocivi per la salute.
Il messaggio segnalato, pertanto, riguardando un prodotto che, in ragione
di alcune sue componenti potrebbe rivelarsi dannoso per la salute dei consumatori
ed omettendo di fornire indicazione in merito ai possibili rischi connessi
all’assunzione dello stesso, risulta ingannevole ai sensi dell’art. 5 Decreto
Legislativo n. 74/92.
Infine, il messaggio diffuso il 7 e 9 agosto 2000, in quanto suggerisce
il consumo del prodotto Gotas 2 in modo particolare alle ragazze in età
puberale risulta ingannevole anche con riguardo all'art. 6 del Decreto
Legislativo n. 74/92.
Premesso che si tratta comunque di un messaggio suscettibile di raggiungere
un pubblico di adolescenti - sia per le sue modalità di diffusione,
sia per il suo contenuto concernente un argomento di facile presa anche
per i più giovani - si ritiene che esso sostanzi un abuso della
loro naturale credulità e mancanza di esperienza, nel senso di indurli
a ritenere che il prodotto Gotas 2 pubblicizzato costituisca un’efficace
e rapida soluzione ai propri inestetismi dovuti alla cellulite.
E' indiscutibile, infatti, che le adolescenti sono particolarmente
esposte al disagio derivante da un aspetto fisico non accettato e dal conseguente
desiderio di porvi rimedio e quindi sono particolarmente propense a dare
credito alle promesse contenute nel messaggio circa l’efficacia risolutiva
del prodotto.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei ad indurre in errore i consumatori in merito all’efficacia dei prodotti e alle modalità di calcolo del prezzo degli stessi, potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico e risultano, inoltre, ingannevoli nella misura in cui omettono di informare i destinatari relativamente alle controindicazioni e ai possibili effetti collaterali connessi alla loro assunzione, nonché in quanto abusano della naturale credulità o mancanza di esperienza degli adolescenti;
RITENUTO, infine, che in ragione delle modalità di diffusione dei messaggi e della natura dei prodotti pubblicizzati, la quale non consente una verifica in tempi brevi dell’efficacia, delle caratteristiche e dei possibili effetti nocivi per la salute a seguito dell’assunzione dei prodotti, la pubblicità in esame può continuare a produrre effetti qualora ai consumatori non vengano fornite informazioni veritiere in base alle quali essi possano orientare consapevolmente le proprie scelte; che tale circostanza rende necessaria la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, al fine di impedire che la pubblicità in questione continui a produrre effetti;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Asciè Srl, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettere a) e b), 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
DISPONE
a) che la società Asciè Srl pubblichi, a sua cura e spese,
una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto
Legislativo n. 74/92, secondo le seguenti modalità:
1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato
in allegato al presente provvedimento;
2) la dichiarazione rettificativa dovrà essere pubblicata per
una volta, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione del presente
provvedimento, sul periodico OGGI, in uno spazio corrispondente all’intera
pagina;
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura
e aspetto della dichiarazione rettificativa allegata; i caratteri del testo
dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio
indicato al punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione
non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione;
in particolare, nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa,
così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi
che si pongano in contrasto con il contenuto della comunicazione stessa
o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;
b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità delle date in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia originale del citato periodico contenente la comunicazione rettificativa pubblicata.
L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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