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Veron@ quotidiano - edizione del 13 aprile 2001

Chi crede ancora a Wanna Marchi?

Ennesima condanna dell'Antitrust a tutela delle ragazzine.
 
a cura di Flavio Filini

I nostri lettori probabilmente non hanno bisogno di essere edotti sulle malefatte pubblicitarie per creduloni della ormai mitica Wanna Marchi.
Nel dubbio meglio abbondare, anche per l'obiettivo, le ragazze in età di puberta', particolarmnente esposte alle suggestioni sulla dieta e la linea. I prodotti pubblicizzati inoltre possono essere pericolosi per la salute.
Di seguito la comunicazione dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato e il testo del provvedimento che mette in guardia contro le affermazioni roboanti e non veritiere della nota venditrice televisiva.

Buona lettura.

 Allegato al provvedimento n. 9261 ( PI3116 ) GOTAS DI WANNA MARCHI

COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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La società ASCIÈ S.R.L.
ha diffuso, attraverso televendite condotte da Vanna Marchi, trasmesse dall’emittente RETEMIA nei giorni 7, 8 e 9 agosto 2000, messaggi ritenuti dall’Autorità
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE, con i quali promuoveva prodotti denominati GOTAS (GOTAS n. 1-ADIPOL e GOTAS n. 2-CELLUSOL)

i messaggi lasciavano intendere

che il prodotto GOTAS n. 1-ADIPOL, se assunto prima dei pasti, consente ad ogni individuo di conseguire notevoli cali di peso senza la necessità di sottoporsi ad un regime alimentare controllato e che il GOTAS n. 2-CELLUSOL è in grado di eliminare la cellulite.
I messaggi affermavano inoltre che tali prodotti sono a base di vegetali e  adatti a chiunque.
Il consumo del GOTAS n. 2-CELLUSOL veniva consigliato in modo particolare alle ragazze in età di pubertà.

IN REALTÀ

il GOTAS n. 1-ADIPOL non possiede l’efficacia dimagrante come indicata nei messaggi ed il GOTAS n. 2-Cellusol non è in grado di eliminare la cellulite.
I prodotti GOTAS, inoltre, in ragione di alcune sostanze in essi contenute presentano delle controindicazioni e potrebbero avere effetti collaterali su particolari soggetti.
Infine, i messaggi, suggerendo il consumo del prodotto GOTAS 2 in particolare ad adolescenti, abusano della loro naturale credulità o mancanza di esperienza.
L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.
(Provvedimento adottato nell'Adunanza del 22 febbraio. 2001, ai sensi del d. lgs. 74/92 come modificato dal D. Lgs. n. 67/2000)

* * *

Provvedimento n. 9261 ( PI3116 ) GOTAS DI WANNA MARCHI
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
 
[...]CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con due richieste di intervento pervenute in data 16 agosto 2000 un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di due messaggi pubblicitari diffusi dalla società Asciè Srl, consistenti in televendite condotte dal Trio Marchi, trasmesse dall’emittente RETEMIA nei giorni 7, 8 e 9 agosto 2000. I messaggi sono volti a promuovere i prodotti Gotas (Adipol e Cellusol), dei quali vengono vantate proprietà dimagranti (prodotto denominato Gotas n. 1 - Adipol) ed anticellulite (prodotto denominato Gotas n. 2 - Cellusol).
Nella richiesta di intervento viene evidenziato che non possono avere fondamento scientifico le affermazioni contenute nei messaggi circa l’efficacia dei due prodotti Gotas.

2. Messaggi

I messaggi oggetto della richiesta di intervento sono i seguenti:
a) una televendita diffusa nelle mattine dei giorni 7 e 9 agosto 2000, nel corso della quale i prodotti Gotas sono presentati dalla Sig.ra Vanna Marchi e da sua figlia Stefania. Essi vanno assunti in gocce prima dei pasti principali. Il prezzo unitario è per il Gotas 1 di 130.000 lire più 50.000 lire per spese di spedizione e per il Gotas 2 di 170.000 lire più 50.000 lire per spese di spedizione.
Il messaggio afferma che il prodotto Gotas 1 consente “di sciogliere tutte le calorie che mangiate”, che “pur mangiando quello che volete mangiare, sarà esattamente come se non aveste mangiato” e che “non esiste persona al mondo che non cali di peso usando Gotas 1”. Viene precisato che si tratta di un prodotto naturale, senza controindicazioni (“si può tranquillamente prendere a partire da 12 anni di età”).
Nello stesso messaggio il Gotas 2 viene presentato come un prodotto in grado di eliminare la cellulite (“perderete la cellulite”) e se ne consiglia l’assunzione in abbinamento al Gotas 1. Si afferma tra l’altro che “con i due prodotti (Gotas 1 e Gotas 2) il vostro corpo sarà completamente cambiato” e che il Gotas 2 è “consigliato soprattutto alle ragazze in età di pubertà”;
b) una televendita trasmessa nel pomeriggio dell’8 agosto 2000, riguardante soltanto il Gotas 1. In essa viene affermato tra l’altro che con il consumo di tale prodotto, utilizzabile “tranquillamente” da tutti coloro che hanno più di 12 anni, si conseguono ingenti riduzioni di peso (7-9 chilogrammi in due settimane, 20 chilogrammi ed oltre con trattamenti di durata maggiore), “mangiando tutto quello che vi pare, senza rinunciare a niente”.

[...]
4. Risultanze istruttorie

[...]Con memoria pervenuta in data 21 settembre 2000 la società Asciè Srl ha precisato quanto segue.
I prodotti Gotas sono soluzioni idroalcooliche ottenute da macerazione di erbe in alcool e acqua e successiva spremitura e filtrazione. Il tenore alcolico è 50°.
Il prodotto Gotas 1-Adipol contiene le seguenti erbe: Fucus vesiculosus L. tallo (Alga Fucus o Quercia Marina), Ortosiphon stamineus Benth foglie (Ortosifon o Tè di Giava), Ribes nigrum L. foglie (Ribes nero), Betula pendula Rot. foglie (Betulla), Hieracium Pilosella L. foglie (Pilosella), Taraxacum officinale Web. Radici (Tarassaco), Citrus limonum L. scorza frutto (Limone), Verbena officinalis L. parte aerea (Verbena).
Il prodotto Gotas 2-Cellusol contiene le seguenti erbe: Ruscus aculeatus L. rizoma (Pungitopo o Rusco), Hydrocotyle asiatica L. parti aeree (Centella asiatica), Spiraea ulmaria L. sommità fiorite (Regina dei prati o Spirea olmaria), Cynara scolymus L. foglie (Carciofo), Taraxacum officinale Web. Radici (Tarassaco), Citrus limonum L. scorza frutto (Limone), Verbena officinalis L. parte aerea (Verbena).
Nella stessa memoria viene affermato che i prodotti Gotas sono coadiuvanti e non risolutivi da assumere in associazione a diete ipocaloriche o dimagranti e di trattamenti diretti ad alleviare le sintomatologie tipiche della cellulite.
Alla memoria è allegata una rassegna di letteratura erboristica(1) concernente caratteristiche e proprietà delle piante officinali in generale e in particolare di alcune di quelle presenti nella composizione dei prodotti.
Con riferimento alle erbe che l’operatore afferma essere presenti nei prodotti Gotas, la letteratura prodotta mette in luce, in estrema sintesi, quanto segue:
- il Fucus vesiculosus è un alga marina bruna che contenendo iodio stimola il funzionamento della tiroide; pertanto può risultare controindicata per i soggetti ipertiroidei;
- l’Ortosiphon stamineus è una pianta che stimolando la funzione renale può avere effetto diuretico; alcuni ritengono che sia sconsigliata nei casi di edemi(2) da insufficienza cardiaca e renale;
- il Ribes nigrum possiede tra le altre proprietà diuretiche, così come la Betula pendula e lo Hieracium pilosella;
- il Taraxacum officinale ha proprietà coleretiche e colagoghe utili nei casi di insufficienza epatica e secondo alcuni anche proprietà diuretiche;
- il Citrus limon è un noto antisettico che ha tra l’altro proprietà vitaminizzanti e digestive;
- la Verbena sembra possedere proprietà diuretiche e depurative del fegato e della milza, ma non è molto ben tollerata dall’organismo.
Nel testo Guida alla salute con le erbe, di L. Bardò, Armenia Editore, 1981, incluso nella letteratura prodotta dalla parte, si afferma che per eliminare il grasso in eccesso, ove non sussistano risvolti patologici(3), occorre “ridurre i liquidi, i grassi, i farinacei; abolire gli alcolici, i dolci di ogni genere” (pag. 186). Il medesimo testo afferma inoltre che l’unica pianta che sembra poter avere virtù dimagranti è l’alga Fucus vesiculosus (pag. 188) e che le piante o erbe aventi proprietà diuretiche, purgative o più genericamente depurative non possono considerarsi dimagranti in quanto non agiscono sul ricambio dei grassi.
Quanto ai costi di spedizione, la società Asciè ha affermato che essi variano per una confezione da un minimo di 10.800 lire ad un massimo di 22.500 lire, a seconda del mezzo di spedizione utilizzato.
 
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi per via televisiva, in data 5 gennaio 2001 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
In data 7 febbraio 2001 è pervenuto il parere della suddetta Autorità, nel quale si rileva che i messaggi in questione sono in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:
- la rappresentazione dei risultati conseguibili con il consumo del prodotto Gotas 1 appare del tutto priva di fondamento scientifico, perché assicura il conseguimento di notevoli cali di peso corporeo prescindendo dai fattori che influiscono necessariamente sull’accrescimento ponderale, quali le condizioni fisiche generali dell’individuo, il regime alimentare seguito e l’attività fisica;
- le affermazioni riguardanti l’efficacia anticellulite del prodotto Gotas 2 appaiono del pari prive di fondamento scientifico, in quanto la cellulite è una manifestazione lipodistrofica dovuta ad una molteplicità di fattori, la cui etiologia non è ancora completamente nota, e che, per la complessità del suo quadro clinico, richiede l’utilizzazione di un concorso di strumenti terapeutici.
- i messaggi riguardano un prodotto suscettibile di porre in pericolo la salute dei consumatori e omettendo di darne notizia sono idonei a indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;
- nel suggerire che il consumo del prodotto Gotas 2 sia particolarmente indicato per le ragazze in età puberale sono suscettibili di abusare della naturale credulità o mancanza di esperienza degli adolescenti.
 
6. Valutazioni conclusive

I messaggi in esame lasciano intendere che il prodotto Gotas 1 consente ad ogni individuo di conseguire notevoli cali di peso - pur mangiando a piacimento - e che il Gotas 2 è in grado di eliminare la cellulite ed è particolarmente indicato per le adolescenti. Per entrambi i prodotti i messaggi lasciano intendere altresì la mancanza di controindicazioni.
Con riferimento al prodotto dimagrante Gotas 1, si rileva che le affermazioni contenute nei messaggi relativamente all’efficacia del prodotto non trovano riscontro nella documentazione acquisita nel corso del procedimento.
In primo luogo lo stesso operatore pubblicitario sostiene nella propria memoria difensiva che il Gotas 1 è un prodotto coadiuvante nell’ambito di diete dimagranti, con ciò escludendo, in aperto contrasto con quanto asserito nei messaggi, che lo stesso possa di per sé condurre al dimagrimento.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla parte, costituita da letteratura concernente le proprietà di ciascuna delle piante che, a detta dell’operatore, compongono il prodotto, non emerge in alcun modo che l’assunzione di tali sostanze, per lo più diuretiche, singolarmente considerate o in associazione tra loro, offra la certezza del conseguimento di cali di peso a carico del tessuto adiposo. Al contrario, la stessa letteratura erboristica acquisita agli atti esclude che sussista la possibilità di dimagrire senza restrizioni alimentari.
Neppure la dichiarata presenza nel Gotas 1 del Fucus vesiculosus, al quale la letteratura prodotta dall’operatore pubblicitario sembra riconoscere proprietà dimagranti, in quanto stimolatore della funzionalità tiroidea, consente di avvalorare le prospettazioni contenute nei messaggi circa le riduzioni di peso ottenibili attraverso l’assunzione del prodotto. Va, infatti, rilevato che la parte non ha fornito alcuna documentazione riguardante sperimentazioni volte a verificare la reale efficacia del prodotto Gotas 1 dalle quali emerga che attraverso la sua assunzione sia ottenibile il dimagrimento rapido e radicale prospettato, prescindendo, come il messaggio induce a ritenere dalle condizioni fisiche dell’individuo, dal regime alimentare che egli segue e dall’attività fisica che pratica. Di conseguenza, le eventuali proprietà dimagranti riconosciute al Fucus vesiculosus, di cui, peraltro, non è dato conoscere le quantità presenti nel prodotto, non consentono comunque l’attribuzione al Gotas 1 di una specifica e quantificabile efficacia dimagrante.
Per quanto riguarda il Gotas 2, si rileva che la cellulite è una manifestazione lipodistrofica a genesi multifattoriale, la cui etiologia non è stata ancora compiutamente indagata. Essa presenta un quadro clinico fenomenologicamente assai articolato, che richiede quindi un approccio terapeutico complesso(4). Pertanto, ad un prodotto a base di sostanze vegetali, che peraltro non è stato oggetto di sperimentazione, non può essere attribuita la capacità di eliminare la cellulite.
Lo stesso operatore pubblicitario nella propria memoria difensiva riconosce al prodotto Gotas 2 solo proprietà coadiuvanti nell’ambito di trattamenti volti a combattere gli inestetismi della cellulite, contraddicendo in tal modo quanto asserito nel messaggio relativamente alla specifica e risolutiva efficacia anticellulite del prodotto Gotas 2.
Per le ragioni su espresse i messaggi sono idonei ad indurre in errore i consumatori relativamente alle caratteristiche dei prodotti Gotas ed in particolare ai risultati che si possono ottenere con il loro uso. Il pregiudizio del comportamento economico del consumatore è evidenziato dal fatto che l’ottenimento di riduzioni del peso senza privazioni alimentari e l’eliminazione della cellulite rappresentano risultati fortemente ambiti per coloro ai quali i messaggi sono rivolti.
Con riferimento alle spese di spedizione si rileva che nei messaggi in esame esse sono quantificate in lire 50.000, mentre dall’istruttoria svolta è emerso che la spesa sostenuta dall’operatore pubblicitario per spedire la merce ordinata varia da 10.800 lire a 22.500 lire. Gran parte dell’importo che i messaggi riferiscono alle spese di spedizione risulta pertanto costituire parte del prezzo dei prodotti. Alla luce di tali evidenze, si ritiene che i messaggi, sotto tale aspetto, siano idonei a trarre in inganno i consumatori con riferimento al prezzo cui sono ceduti i beni pubblicizzati che, di fatto, risulta essere, per entrambi i prodotti, superiore a quello indicato nel corso delle televendite, potendo pregiudicarne le scelte economiche.
In merito alla presunta pericolosità del prodotto Gotas 1 per la salute dei suoi fruitori, dall’istruttoria condotta è emerso che in esso sono contenute alcune sostanze vegetali che potrebbero essere controindicato in determinate categorie di soggetti, come affermato tra l’altro nella letteratura prodotta dall’operatore pubblicitario. In particolare, si tratta dell’alga fucus vesiculosus, in quanto contenente forti concentrazioni di iodio, appare controindicata per i soggetti affetti da ipertiroidismo e da altre patologie, quali cardiopatie e diabete(5) e dell’Ortosiphon stamineus, che stimolando la funzione renale potrebbe avere controindicazioni per soggetti affetti da edemi da insufficienza cardiaca e renale. Inoltre, entrambi i prodotti Gotas hanno un elevato tasso alcolico (50°) - indicato solo sulla confezione del prodotto - e pertanto la loro assunzione, peraltro consigliata a stomaco vuoto e per un periodo prolungato, pur se in piccole quantità, potrebbe avere effetti nocivi sui consumatori e in particolare su soggetti affetti da patologie cardiocircolatorie, gastriche ed epatiche.
Ciò premesso, non si può escludere che l’assunzione del prodotto, che peraltro non risulta essere stato sperimentato, possa avere su particolari soggetti o in particolari situazioni, effetti collaterali nocivi per la salute.
Il messaggio segnalato, pertanto, riguardando un prodotto che, in ragione di alcune sue componenti potrebbe rivelarsi dannoso per la salute dei consumatori ed omettendo di fornire indicazione in merito ai possibili rischi connessi all’assunzione dello stesso, risulta ingannevole ai sensi dell’art. 5 Decreto Legislativo n. 74/92.
Infine, il messaggio diffuso il 7 e 9 agosto 2000, in quanto suggerisce il consumo del prodotto Gotas 2 in modo particolare alle ragazze in età puberale risulta ingannevole anche con riguardo all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Premesso che si tratta comunque di un messaggio suscettibile di raggiungere un pubblico di adolescenti - sia per le sue modalità di diffusione, sia per il suo contenuto concernente un argomento di facile presa anche per i più giovani - si ritiene che esso sostanzi un abuso della loro naturale credulità e mancanza di esperienza, nel senso di indurli a ritenere che il prodotto Gotas 2 pubblicizzato costituisca un’efficace e rapida soluzione ai propri inestetismi dovuti alla cellulite.
E' indiscutibile, infatti, che le adolescenti sono particolarmente esposte al disagio derivante da un aspetto fisico non accettato e dal conseguente desiderio di porvi rimedio e quindi sono particolarmente propense a dare credito alle promesse contenute nel messaggio circa l’efficacia risolutiva del prodotto.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei ad indurre in errore i consumatori in merito all’efficacia dei prodotti e alle modalità di calcolo del prezzo degli stessi, potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico e risultano, inoltre, ingannevoli nella misura in cui omettono di informare i destinatari relativamente alle controindicazioni e ai possibili effetti collaterali connessi alla loro assunzione, nonché in quanto abusano della naturale credulità o mancanza di esperienza degli adolescenti;

RITENUTO, infine, che in ragione delle modalità di diffusione dei messaggi e della natura dei prodotti pubblicizzati, la quale non consente una verifica in tempi brevi dell’efficacia, delle caratteristiche e dei possibili effetti nocivi per la salute a seguito dell’assunzione dei prodotti, la pubblicità in esame può continuare a produrre effetti qualora ai consumatori non vengano fornite informazioni veritiere in base alle quali essi possano orientare consapevolmente le proprie scelte; che tale circostanza rende necessaria la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, al fine di impedire che la pubblicità in questione continui a produrre effetti;

DELIBERA

che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Asciè Srl, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettere a) e b), 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

DISPONE

a) che la società Asciè Srl pubblichi, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, secondo le seguenti modalità:
1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) la dichiarazione rettificativa dovrà essere pubblicata per una volta, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione del presente provvedimento, sul periodico OGGI, in uno spazio corrispondente all’intera pagina;
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa allegata; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della comunicazione stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;

b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità delle date in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia originale del citato periodico contenente la comunicazione rettificativa pubblicata.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
 

 

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